Secondo la Legge 352/2001 per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
Secondo tale definizione un incendio boschivo potrebbe verificarsi anche in aree non boscate, purché interessate da vegetazione.
Il Comune di Mola di Bari non è direttamente interessato da alcuna segnalazione di Aree Percorse dal Fuoco.
Seguendo le direttive predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell’O.P.C.M. 28 agosto 2007, n.3606, si sono approntate le tavole grafiche, allegate al presente piano, relative alla perimetrazione delle aree di interfaccia del Comune di Mola di Bari, alla vulnerabilità e alla pericolosità insita nel territorio e alle zone a rischio incendio.
In particolare, per la valutazione della pericolosità nella fascia perimetrale di 200 m esterna all’interfaccia sono stati presi in esame i seguenti fattori: vegetazione (oliveto, vigneto, ortaggi, ecc), densità di vegetazione, contatto con aree boscate.
Ai fini della valutazione della vulnerabilità degli esposti si è seguito il metodo speditivo suggerito dal Dipartimento della Protezione Civile, ovvero si sono considerati solo gli esposti a diretto contatto con la linea di interfaccia, attribuendo ad essi specifici punteggi.
Infine, la valutazione del rischio è stata condotta incrociando il valore della pericolosità in prossimità di ciascun tratto della linea di interfaccia con la vulnerabilità degli esposti ubicati in corrispondenza dei medesimi tratti.
Lo studio è stato condotto per il centro urbano (TAV. 3) e per le frazioni e le contrade (TAV. 4).


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